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	<title>Altalex Consulting</title>
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		<title>Il nuovo sito di Altalex Corporate</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente nasce il nuovo sito Corporate</p>
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		<title>L&#8217;Azienda</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Altalex opera nel settore dell’editoria e formazione giuridica fornendo a coloro che usano il diritto per lavorare o studiare strumenti di aggiornamento e approfondimento professionale focalizzati sull’attualità, qualità e concretezza. I contenuti vengono diffusi privilegiando l’uso della tecnologia e della rete per renderli di facile e veloce fruizione. Questi fattori hanno reso Altalex un player [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altalex opera nel settore dell’editoria e formazione giuridica fornendo a coloro che usano il diritto per lavorare o studiare strumenti di aggiornamento e approfondimento professionale focalizzati sull’attualità, qualità e concretezza. I contenuti vengono diffusi privilegiando l’uso della tecnologia e della rete per renderli di facile e veloce fruizione. Questi fattori  hanno reso Altalex un player che nell’area legal è sinonimo di innovazione e l’omonimo quotidiano Altalex.com leader nell’informazione giuridica online.</p>
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		<title>Riconoscimenti Istituzionali</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>

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		<description><![CDATA[Altalex nel corso degli anni ha acquisito riconoscimenti ed accreditamenti istituzionali. Tra questi si evidenziano: - L&#8217;accreditamento del Ministero di Giustizia quale ente di formazione in materia di mediazione professionale - l&#8217;accreditamento CNF per l&#8217;erogazione di corsi in modalità online - primo posto tra motori di ricerca e portali giuridici italiani segnalati dalla Camera dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altalex nel corso degli anni ha acquisito riconoscimenti ed accreditamenti istituzionali.<br />
Tra questi si evidenziano: </p>
<ul >
<li >- <strong>L&#8217;accreditamento del Ministero di Giustizia</strong> quale ente di formazione in materia di mediazione professionale
       </li>
<li >- <strong>l&#8217;accreditamento CNF</strong> per l&#8217;erogazione di corsi in modalità online
       </li>
<li >- primo posto tra motori di ricerca e portali giuridici italiani segnalati dalla <strong>Camera dei Deputati</strong>
       </li>
<li >- primo posto tra motori di ricerca e portali giuridici italiani segnalati dalla <strong>Corte di Cassazione</strong>
       </li>
<li >- primo posto tra motori di ricerca e portali giuridici italiani segnalati dal CNF
       </li>
</ul>
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		<title>Condanna per lite temeraria come sanzione della condotta contra ius</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza 1° marzo 2011 del Tribunale di Verona, sez. IV civ., conferma l’applicabilità dell’articolo 96, comma 3, del c .proc. civ. al di fuori dell’area della responsabilità aquiliana. Nel caso affrontato dal Giudice Unico la parte attrice, agendo con colpa grave, contesta l’efficacia e l’attribuibilità della clausola compromissoria alla controparte sulla base di argomenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza 1° marzo 2011 del Tribunale di Verona, sez. IV civ., conferma l’applicabilità dell’articolo 96,<span id="more-107"></span> comma 3, del c .proc. civ. al di fuori dell’area della responsabilità aquiliana. Nel caso affrontato  dal Giudice Unico la parte attrice, agendo con colpa grave,  contesta l’efficacia e l’attribuibilità della clausola compromissoria alla controparte sulla base di argomenti di fatto palesemente contraddetti dalla risultanze documentali. Tale comportamento è stato mantenuto  dalla parte attrice per tutto il corso del giudizio, nonostante  avesse avuto ampio modo di rivederla , dopo i rilievi della controparte. Ciò ha indotto il Giudice ad applicare la condanna prevista dal comma 3 dell’art. 96 richiamato, sulla base della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al primo comma dello stesso articolo &#8211; agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave – nonostante l’esito in rito concluso con la dichiarazione di incompetenza dello stesso Giudice ordinario. In definitiva, l’articolo 96, comma 3 consente di prendere in esame gli effetti prodotti dalla lite temeraria sulla amministrazione della giustizia, intervenendo il giudice d’ufficio a sanzionare la mala fede o colpa grave della parte.</p>
<p><a href="http://www.altalex.net/wp-content/uploads/2011/06/giudice_sentenza_200.jpg"><img class="alignleft" style="float:left; padding: 0px 5px 0px 0px" src="http://www.altalex.net/wp-content/uploads/2011/06/giudice_sentenza_200.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>L’orientamento del Tribunale di Verona conferma quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente diretta a condannare una condotta riprovevole e dannosa per l&#8217;intera collettività, quale l’agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave.</p>
<p>Infatti, la condanna contemplata dal comma 3 dell’articolo 96, in chiara contrapposizione con la connotazione risarcitoria di quella prevista nel comma 1, si caratterizza per il suo carattere sanzionatorio, posto che la sua quantificazione, non potendo essere commisurata all’entità del danno subito dalla parte vittoriosa, è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.</p>
<p>Risulta evidente che, come osservato all’inizio, la previsione di cui al comma 3 si discosta dalla classica figura dell’illecito aquiliano, non concretando una ipotesi risarcitoria, essendo, al contrario, sufficiente accertare la sussistenza del requisito soggettivo. Il potere di comminare la pena viene riconosciuto al giudice civile in ogni caso, quindi a prescindere dal fatto di aver provocato un danno. La ratio della norma, pienamente accolta dalla decisione del Tribunale di Verona, non è quella di ripristinare una situazione patrimoniale antecedente al verificarsi di un evento dannoso, bensì quella di irrogare una sanzione afflittiva che abbia la funzione di deterrente rispetto alla possibilità di verificarsi in futuro di condotte  dello stesso tipo.</p>
<p>Significativa la conclusione del Giudice Unico che giustifica l’irrogazione della condanna, nonostante la dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario, sulla considerazione che “l’iniziativa giudiziaria dell’attore ha avuto comunque l’effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di  altri giudizi.</p>
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		<title>Blocco dell&#8217;autobus? Si rischia violenza privata</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

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		<description><![CDATA[La Quinta Sezione penale della Suprema Corte affronta il tema della violenza privata, istituto governato dall&#8217;art. 610 c.p., siccome chiamata a giudicare in relazione ad un episodio concernente una disputa fra due conducenti, l&#8217;uno alla guida di un&#8217;auto, l&#8217;altro al volante di un autobus. L&#8217;uno (la parte offesa) aveva omaggiato l&#8217;altro (l&#8217;imputato) di un epiteto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Quinta Sezione penale della Suprema Corte affronta il tema della violenza privata, istituto governato dall&#8217;art. 610 c.p., <span id="more-111"></span>siccome chiamata a giudicare in relazione ad un episodio concernente una disputa fra due conducenti, l&#8217;uno alla guida di un&#8217;auto, l&#8217;altro al volante di un autobus.</p>
<p>L&#8217;uno (la parte offesa) aveva omaggiato l&#8217;altro (l&#8217;imputato) di un epiteto poco commendevole, ed il destinatario dell&#8217;insulto – che non aveva certo gradito l&#8217;esternazione – aveva, a propria volta, deciso di domandare ragione di quanto da lui sentito, bloccando la circolazione del veicolo pubblico, con la proprio vettura, fino a farsi tamponare.</p>
<p>I giudici di merito avevano, però, assolto l&#8217;imputato, ritenendo che la condotta posta alla loro attenzione non costituisse reato.</p>
<p><a href="http://www.altalex.net/wp-content/uploads/2011/06/cassazione1.jpg"><img src="http://www.altalex.net/wp-content/uploads/2011/06/cassazione1.jpg" alt="" title="cassazione1" width="200" height="133" class="alignleft size-full wp-image-130" style="float:left; padding: 0 4 0 0 ;" /></a>La S.C., con la sentenza 11 aprile 2011, n. 14482, è apparsa, però, di diverso e contrario avviso, annullando – su ricorso del PG – la sentenza di assoluzione.</p>
<p>In buona sostanza, i giudici di legittimità, pur ammettendo in via del tutto ipotetica ed astratta – e comunque diversamente da quanto sostenuto dal PG ricorrente &#8211; che le ragioni addotte dall&#8217;imputato (il volere chiedere spiegazioni) potessero avere un loro fondamento fattuale, ha ritenuto preminente, ai fini della decisione, l&#8217;antigiuridicità della condotta materiale tenuta dall&#8217;imputato.</p>
<p>Essa è, infatti, apparsa sintomatica di una precisa volontà orientata sia nel senso di costringere – tramite il ricorso ad un atto non solo ingiusto, ma, soprattutto, violento (art. 610 c.p.) &#8211; la parte offesa a fermare la propria marcia, sia in quello di provocare la interruzione di un servizio pubblico.</p>
<p>La violenza privata, nella fattispecie in esame, dunque, si è resa palese in maniera evidente e non discutibile, perchè sostenuta da un atteggiamento caratterizzato da accenti di indiscutibile violenza (che costituisce, come detto, uno dei requisiti specifici previsti dalla norma codicistica), connotato questo che rende l&#8217;istituto in parola simile, (seppure quale reato minor) al più grave sequestro di persona previsto dall&#8217;art. 605 c.p..</p>
<p>Il criterio discretivo fra i due istituti è, infatti, ravvisabile, per quanto attiene al delitto di sequestro di persona previsto dall&#8217;art. 605 c.p., nella sufficienza e concretezza della limitazione della libertà fisica della persona, cui si contrappone, per quel che riguarda la violenza privata ex art. 610 c.p., la lesione della libertà psichica di determinazione del soggetto passivo (Cfr. App. Milano, 19-06-2009)</p>
<p>Elemento, infatti, comune, sotto il profilo dell&#8217;elemento materiale, è quello della costrizione [Cfr. Cass. pen. Sez. V, 03-02-2009, n. 9731 (rv. 243022) , R.M., CED Cassazione, 2009, Conf. Cass. pen. Sez. VI, 27-09-2004, n. 41972 (rv. 229900) e Cass. pen. Sez. II, 01-10-2004, n. 47972 (rv. 230710].</p>
<p>La soluzione adottata dai Supremi Giudici appare, quindi condivisibile, posto che la condizione soggettiva e psicologica del singolo, il quale versi uno stato di ira, non può essere scriminata, giusto il disposto dell&#8217;art. 90 c.p..</p>
<p>Questa norma, infatti, esclude tassativamente ed inequivocamente che gli stati emotivi o passionali possano, anche solo minimanente, fungere da causa di giustificazione che escluda l&#8217;antigiuridicità insita in una condotta penalmente rilevante.</p>
<p>(Altalex, 22 aprile 2011. Nota di Carlo Alberto Zaina)</p>
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