Condanna per lite temeraria come sanzione della condotta contra ius

La sentenza 1° marzo 2011 del Tribunale di Verona, sez. IV civ., conferma l’applicabilità dell’articolo 96, comma 3, del c .proc. civ. al di fuori dell’area della responsabilità aquiliana. Nel caso affrontato dal Giudice Unico la parte attrice, agendo con colpa grave, contesta l’efficacia e l’attribuibilità della clausola compromissoria alla controparte sulla base di argomenti di fatto palesemente contraddetti dalla risultanze documentali. Tale comportamento è stato mantenuto dalla parte attrice per tutto il corso del giudizio, nonostante avesse avuto ampio modo di rivederla , dopo i rilievi della controparte. Ciò ha indotto il Giudice ad applicare la condanna prevista dal comma 3 dell’art. 96 richiamato, sulla base della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al primo comma dello stesso articolo – agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave – nonostante l’esito in rito concluso con la dichiarazione di incompetenza dello stesso Giudice ordinario. In definitiva, l’articolo 96, comma 3 consente di prendere in esame gli effetti prodotti dalla lite temeraria sulla amministrazione della giustizia, intervenendo il giudice d’ufficio a sanzionare la mala fede o colpa grave della parte.

L’orientamento del Tribunale di Verona conferma quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente diretta a condannare una condotta riprovevole e dannosa per l’intera collettività, quale l’agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave.

Infatti, la condanna contemplata dal comma 3 dell’articolo 96, in chiara contrapposizione con la connotazione risarcitoria di quella prevista nel comma 1, si caratterizza per il suo carattere sanzionatorio, posto che la sua quantificazione, non potendo essere commisurata all’entità del danno subito dalla parte vittoriosa, è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Risulta evidente che, come osservato all’inizio, la previsione di cui al comma 3 si discosta dalla classica figura dell’illecito aquiliano, non concretando una ipotesi risarcitoria, essendo, al contrario, sufficiente accertare la sussistenza del requisito soggettivo. Il potere di comminare la pena viene riconosciuto al giudice civile in ogni caso, quindi a prescindere dal fatto di aver provocato un danno. La ratio della norma, pienamente accolta dalla decisione del Tribunale di Verona, non è quella di ripristinare una situazione patrimoniale antecedente al verificarsi di un evento dannoso, bensì quella di irrogare una sanzione afflittiva che abbia la funzione di deterrente rispetto alla possibilità di verificarsi in futuro di condotte dello stesso tipo.

Significativa la conclusione del Giudice Unico che giustifica l’irrogazione della condanna, nonostante la dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario, sulla considerazione che “l’iniziativa giudiziaria dell’attore ha avuto comunque l’effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.